Art. 25.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, decade dall'incarico unitamente a chi lo ha nominato e può essere riconfermato.
      2. Il direttore generale:

          a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

          b) dirige e coordina, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei programmi approvati, l'attività della fondazione;

          c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2;

          d) invia annualmente all'Ufficio di garanzia una dettagliata relazione sulle

 

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attività della fondazione, predisposta in collaborazione con il direttore artistico;

          e) propone al consiglio di amministrazione la nomina o la revoca dei dirigenti della fondazione.

      3. L'incarico di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.